I volumi interrati destinati a parcheggi o cantine non determinano un aumento del carico urbanistico – Sentenza 6 marzo 2025 Tar ER Bologna
L’Avv. Giuditta Carullo ha impugnato innanzi al Tar ER Bologna per annullamento di Permesso di Costruire circa demolizione e ricostruzione di un importante Albergo sulla riviera Romagnola. Con la sentenza 594/2025 del 6 marzo 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda) ha annullato i provvedimenti gravati rilevando che “i volumi interrati, non sono computabili per il calcolo volumetrico urbanistico” e che “i volumi interrati destinati a parcheggi o cantine non devono essere computati, poiché non determinano un aumento del carico urbanistico”.
La sentenza de qua definitivamente pronunciato sul ricorso promosso dall’Avv. Giuditta Carullo ha accolto le doglianze sollevate in merito alla violazione dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio previsto dall’art. 21-nonies L.241/90 rilevando, sulla scorta di giurisprudenza consolidata, che, nel calcolo del volume complessivo dell’edificio ai fini urbanistico-edilizi, vanno considerati solo i volumi fuori terra, escludendo i volumi interrati. Tale principio trova conferma in diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato, che hanno chiarito che i volumi interrati, sebbene rilevanti ai fini paesaggistici, non sono computabili per il calcolo volumetrico urbanistico, salvo specifiche disposizioni normative regionali o locali che li considerino ai fini urbanistici, ma che nel caso in esame non sono applicabili.
Nel caso specifico, il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, e allegato agli atti, stabilisce chiaramente che la nozione di “volume” si riferisce esclusivamente al volume fuori terra degli edifici (art. 2.1 RUE), e non fa alcun riferimento ai volumi interrati. Il Comune, pur richiamando i parametri tecnici uniformi approvati con la DGR n. 1136/2018, non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che queste disposizioni avessero la capacità di modificare il significato di “volume” ai fini urbanistici, tanto più che la deliberazione regionale in oggetto non contiene disposizioni vincolanti al riguardo. Inoltre, le circolari regionali citate nel provvedimento impugnato sono state giudicate irrilevanti, in quanto non costituiscono atti normativi vincolanti e non sono stati nemmeno depositati in giudizio.
Infine, il Collegio ha condiviso l’argomentazione secondo cui i volumi interrati destinati a parcheggi o cantine non devono essere computati, poiché non determinano un aumento del carico urbanistico, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.